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Obblighi di fatturazione elettronica

Pubblicato da Giovanni sopra settembre 11, 2018
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1 – Premessa

L’art.1 co.909 e seguenti della L.205/2017 ha previsto l’obbligo di emettere esclusivamente fatture in formato elettronico (mediante il Sistema di Interscambio, SdI) per la generalità delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati ai fini IVA in Italia (indipendentemente dal fatto che le operazioni siano effettuate verso altri soggetti passivi IVA, ovvero verso privati).

L’obbligo è stato previsto con decorrenza dall’1.1.2019 per la generalità delle operazioni sopra menzionate e, in via anticipata, dall’1.7.2018 per alcune tipologie di operazioni (facoltativamente per le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione ed obbligatoriamente per le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto con una Pubblica amministrazione).

Poiché dal 2019 l’Amministrazione finanziaria potrà acquisire direttamente i dati delle fatture veicolate sul SdI, i soggetti passivi IVA non saranno più tenuti a comunicare gli stessi dati mediante il c.d. “spesometro” (art.21 del DL 78/2010).

Si premette che per poter usufruire dei servizi gratuiti messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate occorre essere accreditati a tale canale quali utenti Fisconline oppure Entratel.

Stante la novità della norma si segnala l’opportunità di attrezzarsi con congruo anticipo, coinvolgendo anche i propri professionisti (commercialista, software house ecc.).

2 – Esoneri

Sono esonerati dall’obbligo di emissione e accettazione delle fatture elettroniche:

i soggetti in regime di vantaggio ex DL 98/2011
i soggetti in regime forfetario ex L. 190/2014,
i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti IVA.

Tali soggetti pertanto continueranno ad emettere le fatture in formato cartaceo mentre saranno obbligati a ricevere le fatture in formato elettronico.

Operazioni transfrontaliere

L’obbligo di fatturazione elettronica non riguarda le operazioni effettuate con soggetti non stabiliti e non identificati in Italia.

Pertanto i soggetti passivi dovranno, a partire dall’anno 2019 comunicare telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso (per le fatture di vendita) o a quello della data di ricezione del documento ricevuto (per le fatture di acquisto):

i dati identificativi del cedente
i dati identificativi del cessionario
la data ed il numero della fattura
la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e per le note di variazione)
la base imponibile
l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia di operazione.

La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale oppure si stata emessa o ricevuta una fattura elettronica internazionale.

Si precisa che in caso di ricezione di fattura elettronica estera il sistema di interscambio provvede alla “traduzione” nel formato domestico mentre per quelle che vanno all’estero occorre preventivamente sincerarsi che il soggetto estero sia in grado di “leggere” il documento.

3 – La fattura elettronica

Ai fini del nuovo obbligo, si stabilisce che la fattura elettronica, emessa esclusivamente in formato XML, e veicolata mediante il Sistema di Interscambio (SdI) messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, contiene:

le informazioni obbligatorie di cui agli artt. 21 e 21 bis del DPR 633/72 (a seconda che si tratti di fattura ordinaria o semplificata);
le altre informazioni indicate nelle specifiche tecniche approvate con il provv. 89757/2018, che possono comprendere anche dati facoltativi utili alla gestione del ciclo attivo e passivo di fatturazione.

4 – Modalità di emissione

Per la generazione del file della fattura elettronica, l’Agenzia delle Entrate ha previsto la messa a disposizione di nuovi servizi gratuiti:

una procedura web utilizzabile collegandosi, con le proprie credenziali, al sito “Fatture e Corrispettivi”. In tal caso occorre, dalla home page, accedere al menù “Fatturazione elettronica” e creare un nuovo file. La procedura prevede anche la possibilità di inviare la fattura allo Sdi.
una “app” utilizzabile da dispositivi mobili denominata “FATTURAe” disponibile nel play store;
un software da installare su PC (presente nella sezione “software” del sito dell’Agenzia delle Entrate” e denominato “Fattura Elettronica”). La procedura non prevede la possibilità di inviare la fattura allo Sdi.

Rimane sempre la possibilità di utilizzare software di mercato conformi alle relative specifiche tecniche.

Acquisizione automatica dei dati del destinatario

Viene previsto che i soggetti emittenti le fatture, dotandosi di un’applicazione resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate, possano acquisire automaticamente i dati di fatturazione del destinatario ove quest’ultimo sia in possesso dell’apposito QR-Code generato mediante un ulteriore applicazione web dell’Agenzia.

La generazione del QR-Code contenente la partita IVA ed i dati fiscali del soggetto, può essere effettuata attraverso l’apposito menù “Generazione QR Code partita IVA” presente nella home page del sito “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.

5 – Indirizzamento della fattura

La fattura elettronica, transitando attraverso SDI, viene “recapitata” all’indirizzo telematico del destinatario.

Sul sito “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, tramite l’apposito menù “Registrazione dell’indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche” nella home page, i soggetti passivi IVA possono comunicare l’indirizzo telematico, collegato con la partita IVA, presso il quale intendono ricevere le fatture elettroniche a loro destinate che potrà essere:

un indirizzo PEC,
un “codice destinatario” per chi ricorre ad uno dei canali di colloquio con il SdI che richiedono l’accreditamento.

Tale indirizzo “preregistrato”, che potrà essere variato in qualunque momento a discrezione del soggetto passivo, verrà sempre utilizzato dal sistema per l’invio, senza tener conto dell’eventuale diverso indirizzo indicato sulla fattura.

Nel caso in cui:

il destinatario non abbia comunicato al soggetto emittente l’indirizzo telematico di fatturazione,
il destinatario sia un privato, un soggetto in regime di vantaggio o in regime forfetario, ovvero un produttore agricolo esonerato dagli adempimenti IVA,

l’emittente potrà indicare nella fattura un “codice destinatario” convenzionale, composto da 7 zeri.

Canali di trasmissione

La fattura elettronica potrà essere trasmessa allo Sdi (che provvederà a recapitarla al destinatario), dal soggetto tenuto all’emissione ovvero da un intermediario che agisca per conto di quest’ultimo, utilizzando uno dei seguenti canali:

posta elettronica certificata;
servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate (quali la procedura web e la “app” per dispositivi mobili);
ulteriori canali di colloquio con il SdI che richiedono il preventivo accreditamento da parte del soggetto passivo (modello webservice o sistema basato su protocollo FTP).

6 – Modalità di recapito della fattura

Il cessionario o committente che ha comunicato il proprio indirizzo telematico al soggetto emittente, o che lo ha pre-registrato mediante il servizio dell’Agenzia delle Entrate, riceve la fattura sul canale prescelto.

Diversamente, nei casi in cui:

il recapito della fattura non sia possibile per cause tecniche non imputabili al SdI,
il destinatario non utilizzi i canali standard di ricezione,
il destinatario sia un privato, un soggetto in regime di vantaggio o in regime forfetario, ovvero un produttore agricolo esonerato dagli adempimenti IVA,

il documento verrà reso disponibile in apposita area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate e spetterà all’emittente informare il cessionario o committente.

In ogni caso le fatture elettroniche saranno visualizzabili (e stampabili) attraverso un apposito “visualizzatore” anch’esso messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Per le fatture emesse verso i privati, sarà obbligatorio rilasciare anche una copia informatica o analogica (ovvero su carta) della fattura.

Esito della trasmissione

Se l’esito della trasmissione è negativo, in quanto la fattura non ha superato i controlli, entro 5 giorni viene rilasciata una ricevuta di scarto e il documento si considera non emesso.

Se invece la fattura supera i controlli e anche il recapito ha esito positivo, viene rilasciata una ricevuta di consegna che contiene anche l’informazione della data di ricezione da parre del destinatario.

In caso di scarto l’emittente deve effettuare una variazione contabile valida ai soli fini interni senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI.

Data di emissione e di ricezione

La data di emissione del documento, ai fini dell’individuazione del momento di esigibilità dell’imposta, coincide con quella riportata sulla fattura elettronica indipendentemente da quella di invio tramite il SdI.

A tale riguardo l’Agenzia delle Entrate che la data di emissione debba coincidere, salvo lieve ritardo, con quella di emissione. Tuttavia le associazioni di categoria stanno chiedendo che tale termine venga spostato sino a quello di effettuazione della liquidazione (e quindi il giorno 16 del mese successivo) per dar modo di predisporre correttamente le fatture anche in caso di vacanze o festività.

La data di emissione rileva ai fini dell’esigibilità dell’IVA in capo all’emittente.

La data di ricezione, invece, ai fini della detraibilità dell’IVA, è individuata sulla base del canale di trasmissione utilizzato dal destinatario:

se si utilizza la PEC, la data coincide con quella presente nella ricevuta di consegna inviata al sistema dal gestore di PEC;
se si utilizza il canale accreditato Sdicoop, essa coincide con quella indicata all’interno della “response” del servizio;
infine, utilizzando il sistema basato su protocollo FTP, la data coincide con quella in cui la trasmissione del supporto termina con successo.

In caso di messa a disposizione della fattura nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, la data di ricezione coincide, invece, ai soli fini fiscali, con la data di presa visione da parte del soggetto passivo.

I termini di detraibilità dell’imposta invece decorrono dalla data di ricezione attestata al destinatario dai canali telematici di ricezione ovvero dalla data di presa visione della fattura elettronica nell’area riservata.

7 – Conservazione elettronica delle fatture

Le fatture emesse e ricevute veicolate tramite SdI possono essere conservate ai sensi del DM 17.6.2014 mediante l’apposito servizio gratuito di “Conservazione dati fatture” dell’Agenzia delle Entrate, previa adesione allo specifico servizio presente nel menù “Fatturazione” – “Conservazione” presente sul sito “Fatture e corrispettivi”

In alternativa le fatture devono essere conservate elettronicamente nel rispetto delle regole tecniche contenute nel CAD (Codice dell’amministrazione digitale, di cui al DLgs. 7.3.2005 n. 82) e dell’art. 21 co. 3 del DPR 633/72, in materia di fatturazione elettronica.

La procedura di conservazione sostitutiva dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari deve, inoltre, essere conforme ai principi dettati dall’art. 3 del DM 17.6.2014.

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